Anche per il 2018 parte dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.
Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Devi essere registrato per continuare a leggere l'articolo