Ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. f) del Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs 62/2018, un’Agenzia di Viaggi può prestare assistenza (agevolare, svolgere attività di agevolatore) la propria clientela nell’acquisto di “servizi turistici collegati”, cioè l’acquisto di almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici.
In particolare la detta disposizione prevede due ipotesi:
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