Si ricorda che anche le agenzie viaggi aperte al pubblico sono sottoposte all’obbligo di accettazione del “codice lotteria” al fine della partecipazione dei clienti alla “lotteria degli scontrini” (art. 1, c. 540-544, L. 232/2016).
La norma sopra citata, infatti, prevede che:
540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilita' di vincita dei premi di cui al comma 540 e' aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale e' attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalita' tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
In particolare tale eventualità è relativa a tutti i clienti persone fisiche private (cioè non esercenti attività d’impresa, arte o professione) che desiderano partecipare alla lotteria degli scontrini e comunicano il proprio “codice lotteria”: tale elemento dovrà essere abbinato al corrispettivo elettronico oggetto di invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
In sede di conversione del DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (in definizione in questi giorni) tale obbligo di inserimento del “codice lotteria” verrà probabilmente prorogato al 1 luglio 2020, con abolizione delle sanzioni per la mancata accettazione del “codice lotteria”, variabili da 100,00 a 500,00 euro.