La certificazione degli
utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti
nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione
in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti,
nell’anno 2019. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione
agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a
imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in
occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione
di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha
l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle
riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).
Il modello Cupe da
utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link
Particolare attenzione
va prestata riguardo l’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la
nuova disciplina che ha equiparato il
trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di
natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle
persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato
da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo
riferimento all’anno di produzione degli utili.
Alle distribuzioni di utili
derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi
le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il
31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano
riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).
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