L’articolo 56, D.L. 18/2020
ha introdotto misure di sostegno finanziario per le imprese danneggiate dalla
diffusione del COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti delle
banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione
del credito in Italia.
La circolare ABI n.
protocollo UCR/000593 del 24 marzo 2020 ha delineato gli aspetti operativi utili ai
soggetti che intendono accedere a una delle misure:
Æ |
va presentata alla propria banca/al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione con la quale venga autocertificata la carenza di liquidità temporanea quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia. |
Le banche possono,
inoltre, offrire ulteriori forme di moratoria, quale quella prevista dall’Accordo
per il credito 2019, che è stato ampliato e rafforzato.
La sospensione immediata delle rate dei finanziamenti e dei leasing
Possono accedere alle misure
le micro, piccole e medie imprese (pmi) aventi sede in Italia appartenenti a
tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per
effetto dell’epidemia.
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