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Tutto il Decreto Rilancio, articolo per articolo

da | Mag 28, 2020 | News

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, il D.L. 34/2020, ribattezzato Decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 è stata pubblicata una errata corrige. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi, rimandando l’approfondimento di alcuni aspetti agli articoli specifici presenti sul nostro portale.

ArticoloContenuto
Articolo 10, comma 2Agevolazioni per le donazioni antispreco Viene modifica la lettera d-bis), articolo 16, L. 166/2016, come introdotta in sede di conversione del D.L. 18/2020, avvenuta a mezzo della L. 27/2020, in tema di agevolazione fiscale consistente nella non applicazione della presunzione di cessione di cui al D.P.R. 441/1997. A seguito della modifica introdotta, la presunzione non si applica alle cessioni gratuite dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici a uso civile e industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Articolo 17Requisizione immobili e strutture Vengono integrati i poteri previsti dall’articolo 6, D.L. 18/2020 del Capo della protezione civile che adesso può disporre la requisizione in uso, proprietà o a diverso titolo di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati.
Articolo 24Versamenti Irap Non sono dovuti: – il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; – la prima rata dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura di cui all’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 o all’articolo 58, D.L. 124/2019. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. La previsione riguarda i soggetti, diversi da banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
Articolo 25Contributi a fondo perduto Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è stato introdotto un contributo a fondo perduto che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. Requisito soggettivo Il contributo compete ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva a condizione che i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo spetta sempre ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir. Esclusi dal contributo sono: – soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; – enti pubblici di cui all’articolo 74, Tuir; – soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir (soggetti del mondo finanziario); – contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020; e – lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/1994 e 103/1993. Requisito oggettivo Ai fini della spettanza l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto calo, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Misura del contributo L’ammontare del contributo a fondo perduto è modulato in funzione dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 e si determina applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Viene previsto un ammontare minimo a prescindere dall’applicazione delle percentuali di cui sopra pari a: – 1.000 euro per le persone fisiche e – 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Adempimenti Per poter ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti nonché l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’articolo 85 del Decreto e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67, D.Lgs. 159/2011. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione. Modalità di effettuazione dell’istanza, contenuto informativo, termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Erogazione del contributo Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Controlli Ai fini dei controlli successivi si rendono applicabili le regole di cui all’articolo 31, D.P.R. 600/1973. Se dalle verifiche il contributo non spetta, in tutto o anche in parte, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni ex articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 e gli interessi calcolati ex articolo 20, D.P.R. 602/1973. Inoltre, è previsto che in questi casi si rende applicabile la disciplina di cui all’articolo 316-ter, c.p..
Articolo 26Rafforzamento patrimoniale pmi Vengono introdotte alcune incentivazioni per la capitalizzazione, tramite aumenti di capitale, di Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese. Sono escluse le società di cui all’articolo 162-bis, Tuir e quelle che esercitano attività assicurative. Le società devono rispettare i seguenti requisiti:   a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2030, sa stato deliberato un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale spetta un credito d’imposta pari al 20% che non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere 2.000.000 euro. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, viene previsto che l’eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’agevolazione spetta all’investitore a condizione che sia in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dei benefici. Ammessi all’agevolazione sono anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi appartenenti allo SEE. L’investimento può essere effettuato anche a mezzo di quote o azioni di Oicr residenti in Italia nell’Unione Europea o in Stati SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese oggetto di aumento di capitale. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Credito di imposta per la società che procede all’aumento di capitale Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, -società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese che rispettano i seguenti requisiti: a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2030, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro; d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014; e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67, D.Lgs. 159/2011; i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000. È riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. È fatto divieto, pena decadenza dall’agevolazione con obbligo di restituzione dell’importo, unitamente agli interessi legali, di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Inoltre, non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000. Con Decreto Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Cumulo dei crediti di imposta I benefici di cui sopra si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto. L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Fondo patrimonio pmi Viene istituito un Fondo patrimonio pmi finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra il triplo dell’ammontare dell’aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, comma 1, cod. civ. e sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può, tuttavia, rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. La società emittente assume l’impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) fornire al gestore un rendiconto periodico. Con decreto Mef, di concerto con il Mise, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari. Efficacia L’efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 28Credito d’imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito Viene previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ambito soggettivo Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismi. Inoltre, il credito è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Misura del credito Il credito ammonta al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito è ridotto in misura pari al 30% dei relativi canoni. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Non si applicano le limitazioni previste: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e – all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65, D.L. 18/2020. Efficacia Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Articolo 30Riduzione oneri bollette elettriche L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema“.
Articolo 31Rifinanziamento fondi Il Fondo di garanzia di Sace per le imprese di assicurazione del ramo credito è incrementato di 30.000 milioni di euro per l’anno 2020. Il Fondo di garanzia Sace per le pmi è incrementato di 3.950 milioni di euro per l’anno 2020. A Ismea, per la gestione delle garanzie, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2020. Il Fondo di garanzia per la prima casa è incrementato di 100 milioni di euro nell’anno 2020.
Articolo 33Sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari Viene previsto, per i contratti bancari conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, che l’efficacia si ha anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Articolo 34Buoni fruttiferi postali Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal CdM in data 31 gennaio 2020, potranno possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3, D.P.R. 144/2001, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Viene, inoltre, previsto che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro 2 mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.
Articolo 35Garanzie Sace per le assicurazioni sui crediti commerciali Per preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino a essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19, è prevista la garanzia di Sace in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante ad apposita convenzione approvata, in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.
Articolo 38Rafforzamento start up innovative Per sostenere le start up innovative, come definite dall’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, per il 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti «de minimis». Con un Decreto Mise, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono individuate modalità e condizioni. Con lo stesso fine, il Fondo di sostegno al venture capital è integrato con 200 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012. Anche in questo caso, con Decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 magio 2020, sono individuate le modalità di attuazione. Ai fini delle attività di R&S di cui all’articolo all’articolo1, comma 200, lettera c), L. 160/2019, le start up innovative, di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012, nei casi di contratti di ricerca extra muros, sono equiparate alle Università e agli istituiti di ricerca. Infine, è previsto che il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese delle start up innovative è prorogato di 12 mesi. Regime agevolato per investimenti in start up innovative Con il nuovo articolo 29-bis, D.L. 179/2012, viene previsto che, in alternativa all’agevolazione dell’articolo 29, è possibile detrarre dall’Irpef lorda, il 50% di quanto investito nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese al momento dell’investimento. La detrazione è concessa ai sensi degli aiuti de minimis. Analoga previsione viene introdotta nel nuovo comma 9-bis, articolo 4, D.L. 3/2015. Con decreto Mise, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono individuate le modalità di attuazione. Start up dell’intrattenimento digitale Presso il Mise viene istituto, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, un fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con il fine di sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. Si considerano come spese ammissibili: a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. Sono ammessi ai contributi le imprese che: a) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca.
Articolo 41Certificati bianchi Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), Decreto Mise 11 gennaio 2017, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis, Decreto Mise 11 gennaio 2017 decorre a partire dal 15 novembre 2020. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all’esito delle verifiche di cui all’articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.
Articolo 43Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali Viene istituito un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con dotazione per il 2020 di 100 milioni di euro, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, D.Lgs. 30/2005, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate con decreto Mise. Le imprese che intendano avvalersi del Fondo, notificano al Mise le informazioni relative a: a) azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
Articolo 50Proroga consegna beni per il super ammortamento Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di consegna per i beni materiali strumentali nuovi, originariamente scadente il 30 giugno 2020.
Articolo 51Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria I termini di esecuzione dei programmi delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai del D.L. 347/2003, anche qualora già prorogati, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di 6 mesi.
Articolo 53Accesso agli aiuti di Stato Derogando a quanto stabilito all’articolo 46, comma 1, L. 234/2012, possono accedere agli aiuti anche i soggetti beneficiari di precedenti aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione Europea.
Articolo 54Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali Viene previsto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le CCIAA possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Sono previsti alcuni tetti di aiuto: – per il settore della pesca e dell’acquacoltura non può superare l’importo di 120.000 euro: – per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’importo massimo ammonta a 100.000 euro. Inoltre, per questo settore è specificatamente stabilito che gli aiuti non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato, nonché che per le imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final. Se un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile.
Articolo 55Garanzie sui prestiti alle imprese Viene previsto che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, consistenti in garanzie, da concedere entro il 31 dicembre 2020, in riferimento sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio. Tali garanzie sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. Per ogni singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), § i) e ii), della Comunicazione La durata della garanzia è limitata a un massimo di 6 anni.
Articolo 56Tassi di interesse agevolati per i prestiti Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere l’erogazione sia di prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio alle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e limitati a un massimo di 6 anni. 4. Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. Questa forma di aiuto non si applica a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le pmi.
Articolo 57Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19 Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Articolo 59Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
Articolo 60Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, atte a contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati a evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid‐19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
Articolo 61Disposizioni comuni sugli aiuti Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del CdM provvederà alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all’articolo 52, L. 234/2012, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA.
Articolo 66Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività Viene modificato l’articolo 16, D.L. 18/2020: in base a tale disposizione, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, a cui il D.L. 34/2020 aggiunge i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all’articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, D.L. 18/2020. Inoltre, il D.L. 34/2020 estende tale disposizione anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Articolo 68Cigo e assegno ordinario Fis Oltre a rifinanziare gli ammortizzatori, viene profondamente modificato l’articolo 19, D.L. 18/2020, innanzitutto rimodulando la durata di Cigo e assegno ordinario Fis Covid-19. In particolare, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020 al 31 agosto, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario Fis con la causale “emergenza Covid-19”, dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibile ai sensi dell’articolo 22-ter, D.L. 18/2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Viene poi previsto, in favore dei beneficiari di assegno ordinario Covid-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, la fruizione dell’Anf. Il D.L. 34/2020 modifica ulteriormente la procedura sindacale per l’accesso a Cigo e assegno ordinario Fis Covid-19, reintroducendo la procedura semplificata eliminata nella conversione del D.L. 18/2020: i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza degli obblighi ordinari sindacali (articolo 14, D.Lgs. 148/2015), fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Vengono modificati anche i termini procedurali: la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la domanda sia presentata dopo tale termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. In riferimento alla Cisoa, il D.L. 34/2020, aggiunge poi un nuovo comma 3-bis all’articolo 19, D.L. 18/2020, stabilendo che il trattamento per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. La domanda di Cisoa deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Le integrazioni salariali Cisoa con causale Covid-19 sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14, L. 457/1972. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22, D.L. 18/2020. Rimangono confermate le altre disposizioni del D.L. 18/2020, in deroga rispetto alle regole ordinarie sulla casse integrazioni. In particolare: – la domanda rimane non soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali); – i periodi concessi per l’emergenza Covid-19: a) non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (Fis), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015; b) sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal Fis non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi concessi per Covid-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2. Si ricorda che, in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), ovvero i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi. L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti e senza applicazione del tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.
Articolo 69Dalla Cigs alla Cigo Il D.L. Rilancio interviene esclusivamente, oltre che sul rifinanziamento, sulla proroga della durata della misura, uniformandola a quella della Cigo Covid. Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19, D.L. 18/2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter, D.L. 18/2020. Sono confermate le altre disposizioni contenute nell’articolo 20, D.L. 18/2020. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata. Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall’articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale). In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali. Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020, monitorato dall’Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. In sede di conversione del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.
Articolo 70Cassa in deroga Il D.L. 34/2020 procede, in riferimento alla Cigd, oltre che a rifinanziarla, a prolungarne la durata, modificando l’articolo 22, D.L. 18/2020, e a modificarne la procedura sindacale e amministrativa. Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter, D.L. 18/2020, e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater, D.L. 18/2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Riguardo alla procedura sindacale, viene eliminata l’esclusione, aggiunta in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, dall’obbligo di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene modificata anche la procedura amministrativa di accesso. Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato a inviare all’Inps tutti i dati necessari (mod. SR41) per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Infine, esclusivamente per i datori di lavoro multilocalizzati, si prevede che il trattamento in deroga può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7, D.Lgs. 148/2015 (anticipo del datore di lavoro e rimborso/conguaglio Inps). Infine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga utilizzando le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige.
Articolo 71Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale Con l’articolo 71, D.L. 34/2020, sono aggiunti 3 nuovi articoli al D.L. 18/2020: – articolo 22-ter – Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali Viene istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020; – articolo 22-quater – Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Inps I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il Decreto del Ministro del lavoro di concerto col Mef, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 34/2020, volto a stabilire le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22, viene anche stabilito il numero di Regioni o Province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti 30 giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della prestazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto; – articolo 22-quinquies – Modifiche al pagamento diretto del trattamento di Cigo e di assegno ordinario Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli 19-21, D.L. 18/2020, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all’articolo 22-quater, comma 3, D.L. 18/2020.
Articolo 72Congedo genitori lavoratori Viene aumentato a 30 giorni il periodo di congedo, continuativo o frazionato, concesso ai genitori lavoratori per i figli di età non superiore ai 12 anni, fruibile dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte: – ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa; – l’eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto, con diritto all’indennità anzidetta, e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale; – ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità; – ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; – il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 30 giorni (nel testo del D.L. 18/2020 è rimasto il termine complessivo di 15 giorni, frutto di un mancato coordinamento con la nuova disposizione del D.L. 34/2020), ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore; – il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; – ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l’infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.   Bonus baby-sitter Viene raddoppiato l’importo del c.d. bonus baby-sitter: in alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017. Come ulteriore modifica, si prevede che il bonus possa essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, D.Lgs. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Articolo 73Aumento permessi per assistenza a persone diversamente abili Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate anche nei mesi di maggio e giugno 2020.
Articolo 74Sorveglianza sanitaria Il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 31 luglio 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020).
Articolo 75Divieto di cumulo tra indennità Mediante modifica dell’articolo 31, D.L. 18/2020, si prevede che le indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Indennità lavoratori autonomi) dello stesso D.L. 18/2020 siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
Articolo 76Sospensione misure di condizionalità Viene estesa a 4 mesi, a far data dal 17 marzo 2020, la sospensione delle seguenti misure di condizionalità: – gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini; – le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015); – gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999); – le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).
Articolo 77Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori Sono estesi anche agli enti del Terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari.
Articolo 78Modifiche all’articolo 44, D.L. 18/2020, recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 Il D.L. 34/2020, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, procede con il rifinanziamento, ora pari a 1.150 milioni di euro, e prevede che, ai fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) titolari di pensione.
Articolo 80Modifica al divieto di licenziamenti (collettivi e individuali gmo) Il D.L. 34/2020, innanzitutto, estende fino al 16 agosto 2020 (5 mesi) il divieto, decorrente dal 17 marzo 2020, di avviare le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto d’appalto. Sino alla data del 16 agosto 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). Contestualmente, viene prevista la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966, per il recesso per gmo (imprese + 15 dipendenti). Come ulteriore novità, si prevede la possibilità, in ogni tempo, di revocare il licenziamento per gmo per il datore di lavoro, che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, abbia effettuato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, L. 300/1970, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di Cigs, di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Articolo 81Modifiche all’articolo 103, D.L. 18/2020, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza Viene previsto, mediante modifica dell’articolo 103, comma 2, primo periodo, D.L. 18/2020, che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020. Inoltre, i termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11, D.Lgs. 322/1989, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Articolo 82Reddito di emergenza Il D.L. 34/2020 introduce, per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini Isee. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare della quota mensile Rem; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; d) un valore dell’Isee inferiore a 15.000 euro. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo D.L. 18/2020 ovvero una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente D.L.. Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I, D.L. 4/2019, ovvero di misure aventi finalità analoghe, di cui all’articolo 13, comma 2, D.L. 4/2019. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Nel caso in cui, in esito a verifiche e controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Articolo 83Sorveglianza sanitaria Con tale disposizione viene regolamentata una forma di sorveglianza sanitaria eccezionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, D.Lgs. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale. Tale obbligo riguarda i datori di lavoro pubblici e privati nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo Decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail, che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può, in ogni caso, giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Articolo 84Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 Il D.L. 34/2020, all’articolo 84, in primo luogo si occupa di prorogare le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, D.L. 18/2020. In particolare, ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di cui all’articolo 27, D.L. 18/2020, professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto, iscritti alla Gestione separata di cui articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di cui all’articolo 28, D.L. 18/2020(lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di cui all’articolo 29, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori del settore agricolo), la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. In secondo luogo, l’articolo 84 riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per poter beneficiare dell’indennità, tali lavoratori non devono, alla data di presentazione della domanda, essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18, D.Lgs. 81/2015; b) titolari di pensione. Inoltre si prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione), un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.  Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa disponibile. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, se l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità sopra indicate, in luogo del versamento dell’indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020.
Articolo 85Indennità per i lavoratori domestici Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44, D.L. 18/2020, ovvero con l’indennità di cui all’articolo 84 del presente Decreto, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L’indennità non spetta, altresì, ai soggetti di cui all’articolo 103, D.L. 18/2020. L’indennità non spetta, inoltre, ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I, D.L. 4/2019, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps in unica soluzione, previa domanda.
Articolo 86Divieto di cumulo tra indennità Le indennità di cui agli articoli 84 (bonus autonomi), 85 (bonus lavoratori domestici), 78 (Fondo ultima istanza) e 98 (lavoratori sportivi) non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44, D.L. 18/2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
Articolo 90Lavoro agile Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre si prevede, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti: gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.
Articolo 92Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL Le prestazioni previste di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente Decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Articolo 93Proroga contratti a termine Il D.L. 34/2020, facendo seguito alla possibilità di utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione durante periodi di sospensione o riduzione dell’attività, introdotta dall’articolo 19-bis, D.L. 18/2020, prevede, in deroga all’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Articolo 94Promozione del lavoro agricolo In relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASpI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Inoltre, il D.L. 34/2020 modifica l’articolo 18, comma 3-bis, L. 97/1994, stabilendo che, fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all’articolo 74, D.Lgs. 276/2003, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. L’articolo 74, D.Lgs. 276/2003, prevede che non integrino un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Articolo 95Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro Mediante le risorse dirottate già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019, conseguentemente annullato, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al protocollo per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, iscritte al Registro Imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: – apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; – dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; – apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; – dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; – dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
Articolo 97Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, L. 297/1982 Il D.L. 34/2020 apporta lievi modifiche all’articolo 2, L. 297/1982, relativo al Fondo di garanzia Tfr: i pagamenti di cui ai commi 2-5 del presente articolo sono eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il Fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776, cod. civ., per le somme da esso pagate.
Articolo 98Disposizioni in materia di lavoratori sportivi Nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, per i mesi di aprile e maggio 2020, viene riconosciuta dalla società Sport e Salute Spa un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal presente Decreto.
Articolo 103Emersione di rapporti di lavoro L’articolo 103 introduce una procedura per la regolarizzazione e l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, rivolta ai datori di lavoro che intendano assumere con contratto di lavoro subordinato cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.  Per le medesime finalità di cui sopra, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, con le modalità di cui all’articolo 103, comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di Legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;  b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. L’istanza per la regolarizzazione deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mef, il Ministro del lavoro e il Mipaf.
Articolo 119Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici Detrazione per interventi di efficientamento energetico Viene elevata, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013, al 110% fruibile in 5 rate annuali di pari importo. Tale detrazione si applica nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. La “nuova” percentuale si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di cui ai decreti emanati ai sensi dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 e, comunque devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi aventi a oggetto impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Detrazione per interventi antisismici e impianti fotovoltaici Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 effettuati sempre nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. In questo caso è necessaria la asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico che procedono altresì, ad attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Viene, inoltre, previsto che in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir compete nella misura del 90%. Non rientrano nell’agevolazione gli interventi su edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del CdM n. 3274/2003. Detrazione per impianti fotovoltaici Si applica la detrazione in misura pari al 110% all’installazione di impianti fotovoltaici a condizione, tuttavia, che l’intervento sia effettuato in connessione a quelli antisismici o a quelli per il risparmio energetico di cui sopra. La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spasa pari a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), D.P.R. 380/2001. Pari detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione per gli impianti fotovoltaici e di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, D.Lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis, D.L. 91/2014. Detrazione ricariche veicoli elettrici La detrazione di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, viene elevata al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo a condizione che l’installazione sia effettuata congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica. Immobili oggetto di intervento Le agevolazioni competono per gli interventi realizzati su: – condomini; – singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; tuttavia, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica non spettano nel caso di edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione. Inoltre, le detrazioni competono quando gli interventi sono realizzati da: – Istituti autonomi case popolari (IACP): – enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; – cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Cessione del credito Vene prevista la possibilità di procedere, alternativamente, a: – cessione del credito d‘imposta; – sconto dell’importo corrispondente alla detrazione in fattura. A tal fine, il contribuente deve richiede il visto di conformità, che costituisce spesa detraibile, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997 da: – soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e – responsabili dei Caf. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica ai sensi di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020. I commi da 13 a 15 regolano le specifiche attestazioni che i tecnici debbono rilasciare e le connesse responsabilità; le spese per le certificazioni rientrano tra quelle agevolate.
Articolo 120Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione a cui non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione.
Articolo 121Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile Viene prevista la possibilità di optare, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir; b) efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020; c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, L. 160/2019; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in ragione delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, L. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate provvederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti; qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti degli originari beneficiari, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020 sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Articolo 122Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 Viene previsto che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in riferimento a: – credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65, D.L. 18/2020; – credito d’imposta per locazione di immobili a uso non abitativo di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020; – credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, D.L. 34/2020; – credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 125, D.L. 34/2020. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, L. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Articolo 123Soppressione clausola salvaguardia Iva e accise Vengono soppresse definitivamente le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
Articolo 124Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione Covid-19 A decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto dell’introduzione alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-quater, la cessione di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, scontano l’aliquota Iva del 5%. Limitatamente alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, le stesse sono esenti, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Articolo 125Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: – sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; – acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; – acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; – acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; – acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Vengono abrogati i crediti precedentemente introdotti con l’articolo 64, D.L. 18/2020 e l’articolo 30, D.L. 23/2020.
Articolo 126Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6, D.L. 23/2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020, con versamento in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Slitta sempre al 16 settembre 2020, il versamento delle ritenute d’acconto il cui versamento è stato sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020. Anche in questo caso il versamento può avvenire o in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Vengono sempre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa degli adempienti e della riscossione sospesi ex articolo 5, D.L. 9/2020, con contestuale versamento in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre 2020.
Articolo 127Proroga ripresa della riscossione Viene modificato il comma 4, articolo 61, D.L. 18/2020 prevedendo che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.M. 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Slitta al 30 giugno 2020, il pagamento da parte di federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurazione obbligatoria. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 128Salvaguardia del credito 80 euro e del contributo integrativo di 100 euro Per il 2020 il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, Tuir e il trattamento integrativo di cui all’articolo 1, D.L. 3/2020, spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi di cui all’articolo 49, Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), è inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, D.L. 18/2020. Viene, inoltre, previsto che il credito ex articolo 13, comma 1-bis, Tuir non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22, D.L. 18/2020 è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorre dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Articolo 129Rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2, D.Lgs. 504/1995 (Tua), relative al periodo da maggio 2020 a settembre 2020, sono versate nella misura del 90%. L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica. In alternativa, il conguaglio è effettuato in 10 rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Eventuali somme risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
Articolo 130Differimento adempimenti in materia di accisa Slittano al 1° gennaio 2021 l’abbassamento dei limiti capacitivi, previsti per talune tipologie di depositi di prodotti energetici ad accisa assolta (capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori), superati i quali risulta necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine, viene inoltre previsto che a tali piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio. Slitta al 1° ottobre 2020 il sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l’emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell’ADM, previsto dall’articolo 7, D.L. 124/2019. Infine, slittano al 31 dicembre 2020, i termini attuativi delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 12, D.L. 124/2019 e quindi sono rimandati, tra l’altro, i termini per: – installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc; e – obbligo di presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa.
Articolo 131Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa I pagamenti dell’accisa relativa ai prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 25 maggio 2020; se effettuati entro tale data non si applicano le sanzioni e l’indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
Articolo 132Pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici I pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 possono essere effettuati, alle scadenze ordinarie in misura pari all’80% a titolo di acconto: – entro il 25 maggio 2020 per i prodotti energetici immessi in consumo ad aprile 2020; – alle scadenze previste dall’articolo 3, comma 4, Tua per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Il versamento del saldo è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
Articolo 134Differimento efficacia imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate Slitta al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e della c.d. sugar tax.
Articolo 135Ivafe per soggetti diversi dalle persone fisiche Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’Ivafe rispetto l’imposta di bollo, viene modificato l’articolo 19, D.L. 201/2011 stabilendo: – in 100 euro su base annua la misura in cui applica l’Ivafe sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche; – in 14.000 euro la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Articolo 135Giustizia tributaria e contributo unificato Per effetto del nuovo comma 1-bis, articolo 62, D.L. 18/2020, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’articolo 16, D.P.R. 115/2002, nonché del termine previsto dall’articolo 248, D.P.R. 115/2002 in materia di invito al pagamento del contributo unificato. Udienze a distanza Viene integralmente sostituito il comma 4, articolo 16, D.L. 119/2019, prevedendo l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza di cui all’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Con decreto Mef, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell’AGID, sono individuate le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni Tributarie presso le quali è possibile attivare l’udienza a distanza. Inoltre, è previsto che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, possono disporre l’udienza a distanza e quindi autorizzare l’ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto. Contributo unificato tributario In deroga alle regole ordinarie, per il solo anno 2020, il contributo unificato tributario sarà ripartito esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell’anno 2020.
Articolo 136Modifiche ai PIR Viene modificata la disciplina dei cd. PIR prevista all’articolo 13-bis, D.L. 124/2019. Con il nuovo comma 2-bis si prevede che per i PIR a lungo termine che, per almeno i 2/3 dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73, Tuir, o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di concentrazione di cui all’articolo 1, comma 103, L. 232/2016, è elevato al 20%. Con il successivo comma 2-ter, si stabilisce che in caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, L. 232/2016, i vincoli di investimento: a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’Oicr; b) cessano di essere applicati quando l’Oicr inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori; c) sono temporaneamente sospesi quando l’Oicr raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. Viene, inoltre, previsto che per i PIR a lungo termine gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi.  Infine, si stabilisce che ogni persona fisica può essere titolare di un PIR ordinario e un nuovo PIR.
Articolo 137Proroga rideterminazione valori terreni e partecipazioni sociali Viene prorogata la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono allineate tutte alla misura dell’11%.
Articolo 138Approvazione tariffe e aliquote Tari e Imu A mezzo dell’abrogazione dell’articolo 107, comma 4, D.L. 18/2020, articolo 1, comma 779, L. 160/2019 e comma 683-bis, L. 147/2013, vengono uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari e Imu al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.
Articolo 140Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto Parimenti al 1° gennaio 2021 slitta il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 141Differimento lotteria dei corrispettivi Viene prorogato il debutto della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021.
Articolo 142Precompilate Iva Viene previsto che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. Dal medesimo termine si provvederà anche all’elaborazione della dichiarazione annuale.
Articolo 143Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche Viene prorogata al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-novies, D.L. 34/2019 che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
Articolo 144Proroga versamenti da controlli automatizzati Viene prorogato al 16 settembre 2020 il versamento dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Analoga sorte interessa le rate in scadenza nel periodo dal 19 maggio al 31 maggio 2020. L’Agenzia ha già precisato che la sospensione interessa anche le rate di piani di dilazione già attivati. I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.
Articolo 145Sospensione compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo Per il solo anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter, D.P.R. 602/1073.
Articolo 146Indennità requisizione strutture alberghiere Ai fini del calcolo del valore utile per determinare l’acconto relativo alle indennità spettanti per la requisizione di strutture alberghiere, si utilizzano i moltiplicatori in uso per l’imposta di registro.
Articolo 147Incremento limite annuo compensazione Per il solo 2020, il limite di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 è elevato a 1 milione di euro in ragione dei precedenti 700.000 euro.
Articolo 148Modifiche agli Isa Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 viene previsto un intervento con cui introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di Isa al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi Isa. I termini per l’approvazione degli Isa, e per la loro eventuale integrazione, slittano al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. Viene, inoltre, previsto che l’Agenzia delle entrate e la G. di F. tengano conto (in relazione ai controlli sul periodo 2018) anche del maggior livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli Isa per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
Articolo 149Proroga versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta Slittano al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme relative ai seguenti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 218/1997; b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992; c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992;  d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 70/1988, dell’articolo 52, D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. 131/1986; f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, L. 311/2004; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni. Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui sopra nonché a quelli definibili ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili di cui sopra. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.
Articolo 150Ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto Viene integrato l’articolo 10, Tuir prevedendo che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, articolo 10, Tuir, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione “senza limiti di importo” secondo le modalità di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. Le novità si applicano, per espressa previsione normativa, alle somme restituite dal 1° gennaio 2020; inoltre, sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020.
Articolo 151Differimenti della sospensione di alcune licenze/autorizzazioni Vengono ulteriormente prorogati i termini di cui all’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 al 31 gennaio 2021. Si ricorda come, tra i termini sospesi rientrano anche quelli relativi alla notifica e all’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, comma 1, lettera d), D. P. R. 633/1972. Viene, tuttavia, previsto che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle 4 distinte violazioni previste dall’articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, D.Lgs. 471/1997.
Articolo 152Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53, D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53, D.Lgs. 446/1997.
Articolo 153Sospensione ex articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 Durante la sospensione prevista dall’articolo 68, commi 1 e 2-bis, D.L 18/2020, sono sospese anche le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Conseguentemente, il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. La previsione si applica anche alle verifiche già effettuate al 19 maggio 2020, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto.
Articolo 154Proroga sospensione attività agente della riscossione Viene prorogata al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. Limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 (prima erano 5) rate. Slitta al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per procedere al versamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. A tale termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni prevista dall’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018. Da ultimo, non è più preclusa la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Articolo 1565 per mille Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione del contributo del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8, D.P.R. 322/1998. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le Amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’interno, Presidenza del CdM, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.
Articolo 157Termini di notifica degli atti In deroga a quanto previsto all’articolo 3, L. 212/2000, per evitare ingorghi nelle notifiche, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020, tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Medesima previsione per gli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973; b) comunicazioni di cui all’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972; c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010; d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011; e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche; f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari che saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Per tutti questi atti notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 602/1973 sono prorogati di un anno relativamente: a) dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972; b) dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20, Tuir; c) dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione.
Articolo 158Cumulabilità termini processuali La sospensione dei termini processuali prevista dall’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020 è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Ne deriva che, in ipotesi di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, ex articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, sia la sospensione prevista dall’articolo 83, D.L. 18/2020.
Articolo 159Ampliamenti soggetti che presentano il modello 730 Per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 34, comma 4, D.Lgs. 241/1997, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’articolo 51-bis, D.L. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Articolo 160Fabbricati rurali ubicati nei Comuni del sisma 2016 e 2017 Derogando a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, L. 212/200, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, è prorogato al 31 dicembre 2021.
Articolo 161Pagamento diritti doganali Viene concessa una proroga, senza applicazione di sanzioni e interessi, di 60 giorni per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79, D.P.R. 43/1973. Tale deroga si applica, nel caso in cui il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera n), D.L. 18/2020 nonché tra i soggetti indicati dall’articolo 18, commi 1 e 3, D.L. 23/2020. Con determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità di applicazione.
Articolo 162Rateizzazione debiti accise Viene modificata la possibilità di procedere alla rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici. In particolare, la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l’operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell’Agenzia delle entrate.
Articolo 163Proroga nel settore tabacchi Viene prorogato al 31 ottobre 2021 il termine entro il quale, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies, D.Lgs. 504/1995, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, versano gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.
Articolo 176Tax credit vacanze Viene introdotto, per il solo periodo d’imposta 2020, il c.d. tax credit vacanze, concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da: – imprese turistico ricettive; – agriturismo; e – bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, che può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di: – 500 euro per ogni nucleo familiare; – 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e – 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è riconosciuto a condizione che: a) le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano limiti di cui all’articolo 34, L. 388/2000 e di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere del Garante per la privacy sono definite le modalità applicative.
Articolo 177Esenzioni dall’imposta municipale propria-Imu per il settore turistico Non è dovuta la prima rata relativa Imu per l’anno 2020 relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Articolo 180Imposta di soggiorno Viene integrato l’articolo 4, D.Lgs. 23/2011 prevedendo, con il nuovo comma 1-ter, che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Articolo 181Sostegno alle imprese del pubblico esercizio Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all’articolo 63, D.Lgs. 446/1997. Nello stesso periodo, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972.
Articolo 186Credito di imposta pubblicità Viene nuovamente modificato l’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, con cui viene regolato il c.d.- bonus pubblicità, prevedendo che, per il solo 2020, il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso nel limite di: – 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e – 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (MIse: e nazionali) analogiche o digitali. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme di cui al regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
Articolo 187Iva giornali Per il solo 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’Iva di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Articolo 188Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, L. 350/2003 e al D.P.C.M. 318/2004. Il credito non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.L. 70/2017. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010.
Articolo 189Bonus una tantum edicole Viene previsto, per le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. In caso di insufficienza delle risorse si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale. Il contributo non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del CdM, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
Articolo 190Credito di imposta servizi digitali Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109, Tuir e devono risultare effettuate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997 ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis, cod. civ.. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse mentre è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del CdM, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020.
Articolo 223Fondo per la viticoltura Nello stato di previsione del Mipaaf, viene stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini Doc e a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. A tal fine, la riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate. Con decreto Mipaaf, adottato di concerto con il Mef, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
Articolo 224, comma 1Anticipi Pac Viene nuovamente modificato l’articolo 10-ter, comma 4-bis, D.L. 27/2019 stabilendo che l’anticipazione, in alternativa all’ordinario procedimento, è concessa con riferimento al valore.
Articolo 224, comma 2, lettera b)Colture idroponiche In ragione del maggiore sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l’Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.
Articolo 224, comma 3Resa massima di uva a ettaro Modificando l’articolo 8, comma 10, L. 238/2016, viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque non prima dell’emanazione del decreto previsto dal successivo comma 10-bis (entro 120 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020), la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini Dop e Igp sia pari o inferiore a 30 tonnellate.
Articolo 224, comma 4Prelazione agraria Il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto ni caso di esercizio della prelazione agraria passa da 3 a 6 mesi.
Articolo 229Bonus mobilità Viene modificato l’articolo 2, D.L. 111/2019 prevedendo che ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33-bis, D.L. 162/2019.
Articolo 244Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata: – dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; – dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; e – dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Articolo 245Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui all’articolo 1, D.L. 91/2017 i fruitori dell’incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante in misura pari a: – 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; – 10.000 euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. Per accedere al contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono: a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa; b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, D.M. 174/2017; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), D.M. 174/2017. Il contributo è erogato in un’unica soluzione.
Articolo 266Entrata in vigore Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2020

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