Il mese di giugno (in particolare il giorno 16 e, a seguito della proroga per chi adotta gli studi di settore, il 6 di luglio) è da tempo ormai un mese particolarmente “critico” dal punto di vista fiscale: oltre agli abituali versamenti mensili di IVA e ritenute d’acconto, si aggiungono i versamenti del SALDO DELLE IMPOSTE dovute per l’anno precedente, oltre al versamento dell’ACCONTO delle imposte per l’anno in corso, la TASSA ANNUALE di iscrizione in Camera di Commercio e ad eventuali IMU e TASI su immobili di proprietà o in locazione.
Il SALDO DELLE IMPOSTE dovute per l’anno precedente è costituito dai versamenti:
- IRPEF (per le ditte individuali) oppure IRES (per le società: Snc, Sas, Srl) : imposta sul reddito da versare allo Stato;
- IRAP : imposta sull’attività produttiva da versare alla Regione
ed è calcolato sull’utile dell’anno precedente al netto dei costi non deducibili fiscalmente (tra i più comuni: le spese per le autovetture ad uso promiscuo, le spese telefoniche che sono deducibili entro il limite dell’80%, le spese di rappresentanza od omaggi entro certi limiti).
L’ACCONTO DELLE IMPOSTE è invece determinato in percentuale sul saldo appena calcolato: è quindi necessario versare in corso d’anno un anticipo calcolato esattamente sull’ammontare di quanto dovuto per l’anno precedente: è possibile versare un importo ridotto se si prevede che l’anno in corso sarà meno redditizio dell’anno appena concluso, ma attenzione ad effettuare correttamente i calcoli perché in caso di errore o di non avverarsi delle previsioni al ribasso saranno dovute sanzioni ed interessi.
Per la determinazione del saldo delle imposte consiglio di porre attenzione al calcolo corretto dell’utile fiscale.
Particolare rilevanza è da porre alla competenza fiscale dei ricavi inseriti in contabilità: non tutte le fatture emesse o i corrispettivi incassati nell’anno precedente rientrano nel calcolo delle imposte, bensì potrebbero essere rinviati all’anno successivo, con evidente risparmio fiscale (potendo differire il pagamento delle relative imposte di 12 mesi): per le agenzie viaggi, infatti, la competenza dei ricavi ai fini del bilancio d’esercizio e di conseguenza della relativa dichiarazione dei redditi, è fissata al momento del RIENTRO DEI VIAGGIATORI, cioè il termine della prestazione turistica.
Particolarità del settore, infatti, è quella di dover emettere fattura e contabilizzare i relativi corrispettivi (in caso di vendita di pacchetti turistici o di servizi singoli preacquisiti) al momento di partenza dei viaggiatori o (se avviene prima della partenza) al momento dell’incasso del 100% del corrispettivo previsto.
Ma ai fini del calcolo delle imposte, le fatture e i corrispettivi contabilizzati con i suddetti principi devono essere attribuiti all’anno successivo se il termine del servizio o pacchetto venduto cade nell’esercizio successivo.
Di conseguenza i ricavi della vendita di servizi o pacchetti turistici, conseguiti tipicamente nel mese di dicembre ma le cui pratiche terminano nel mese di gennaio con il rientro dei viaggiatori, non devono essere dichiarati nel calcolo delle imposte dell’anno appena concluso, ma vanno “rinviate” all’anno successivo, anno cioè di termine della prestazione venduta, con evidente e chiaro risparmio di imposte (o quantomeno differimento di pagamento, con possibilità di avere maggiore liquidità a disposizione nell’immediato).
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu