L’articolo 4, D.L. 73/2021 ha esteso anche ad alcuni mesi del 2021 la possibilità di fruire del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Nello specifico:
- è stato modificato l’articolo 28, comma 5, D.L. 34/2020, consentendo alle imprese turistico ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator di fruire del credito di imposta per i canoni mensili fino al 31 luglio 2021 (sostanzialmente, è stato ampliato di 3 mesi, dal 30 aprile al 31 luglio l’arco temporale);
- è stato riproposto per tutti gli altri soggetti (diversi dalle imprese operanti in ambito turistico) il credito di imposta per i canoni corrisposti per l’utilizzo degli immobili destinati ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali nonché per quelli destinati all’esercizio di arti e professioni per i mesi da gennaio a maggio 2021.
Cambia il requisito oggettivo di accesso al beneficio:
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