La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.
Nel settore delle Agenzie Viaggi e Tour Operator questo tipo di collaborazione è molto frequente, utilizzato spesso per collaboratori guide turistiche od accompagnatori, ed in alcuni casi anche direttori tecnici.
Quindi questo nuovo obbligo colpisce direttamente il nostro settore in maniera pervasiva e vi consigliamo di prestare molta attenzione agli obblighi conseguenti.
Attenzione: come noto le collaborazioni occasionali, come da istruzioni INPS, possono essere gestite per un massimo di 30 giorni consecutivi ed un massimo di 5mila euro l'anno, dopo di che l'INPS impone la necessità di versamento contributivo obbligatorio : appare evidente quindi come questo nuovo obbligo comunicativo presso l'ispettorato del lavoro possa porre in evidenza il superamento degli anzidetti limiti: dovrete quindi porre particolare attenzione a questo aspetto e valutarne le dirette conseguenze.
In particolare viene previsto un obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, cioè quei lavoratori senza partita IVA e senza impiego diretto di lavoro subordinato: i cosidetti "collaboratori occasionali" o "prestazioni con ritenuta d'acconto".
Con la Nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 dell'Ispettorato del Lavoro, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.
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