Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n° 3857 dell’8 febbraio 2022) ci permette di chiarire le caratteristiche dei servizi singoli preacquisiti grazie ad un contratto di opzione e all’applicazione del regime speciale IVA delle Agenzie Viaggi.
Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/72 si applica, come noto, anche ai servizi singoli (diversi dai pacchetti turistici) se posseggono la caratteristica di essere “preacquisiti”, cioè nel caso in cui le agenzie viaggi ne abbiano acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, mediante contratti di allotment o di “vuoto per pieno” ma anche mediante un patto di opzione concluso con il fornitore, come nell’ipotesi in cui, prima della richiesta del cliente, l’agenzia abbia acquisito da una struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e su servizi ulteriori che, suo tramite, saranno erogabili ai clienti. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3857 dell’ 8 febbraio 2022.
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