Il soggetto che compie violazioni di natura amministrativo – tributaria ha la possibilità di rimediare spontaneamente alle stesse riducendone l’impatto sanzionatorio tramite il ravvedimento.
L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”, stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima ordinariamente applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui si provvede a rimediare all’errore o alla omissione.
Nelle scritture contabili andrà recepito tale comportamento, ponendo particolare attenzione alle regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all’Erario.
La riduzione delle sanzioni
Come detto, l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, per i casi riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
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