Una recente sentenza del Tribunale di Firenze (per la precisione la sentenza 2145 del 7 giugno 2016) ha stabilito che l’agenzia viaggi organizzatrice ha responsabilità degli eventuali danni causati da soggetti terzi ai quali vengono affidati eventuali servizi da erogare ai turisti, anche nel caso in cui questi servizi siano solo pubblicizzati dall’agenzia viaggi e non inseriti sin dall’origine nel pacchetto turistico.
In questi mesi di ampie discussioni sui contenuti della Direttiva Ue 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, e di valutazioni in merito alle polizze da sottoscrivere a seguito dell’abolizione del “fondo di garanzia”, e nella costante ricerca delle soluzioni migliori (non solo dal punto di vista economico) per la polizza di responsabilità civile, la sentenza del Tribunale di Firenze rende ancor più consapevoli le agenzie viaggi che una buona polizza assicurativa mette al riparo da spiacevoli sorprese ed onerosi esborsi.
Cosa è successo nella fattispecie?
Un cliente aveva acquistato in agenzia viaggi un pacchetto turistico per un soggiorno in Egitto, organizzato dall’agenzia stessa. Una volta in loco, i turisti avevano deciso di acquistare una escursione in fuoristrada nel deserto non compresa nel pacchetto, ma semplicemente pubblicizzata in quanto prestazione offerta dall’agenzia locale egiziana. Durante l’escursione, il conducente del fuoristrada, a causa dell’alta velocità tenuta, ha causato un incidente nel quale i turisti hanno subito danni fisici (trauma cranico e colpo di frusta), la vacanza rovinata e sostenuto spese mediche, chiedendo quindi il rimborso all’agenzia viaggi.
L’agenzia viaggi si è difesa contestando il fatto che l’escursione in fuoristrada non era compresa nel pacchetto, ma era solo pubblicizzata ed era stata acquistata in loco dai turisti affidandosi alla locale agenzia egiziana, unica responsabile (secondo l’agenzia viaggi) del danno subito.
Il Tribunale di Firenze, invece, ha dato ragione ai turisti affermando che l’agenzia viaggi organizzatrice deve erogare “una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale”.
Di conseguenza se il pacchetto turistico viene acquistato in una agenzia viaggi organizzatrice (che ha assemblato il pacchetto turistico) , invece che in una “semplice” agenzia viaggi intermediaria, è lecito che il turista si aspetti la piena copertura di tutti i rischi e l’agenzia risponda di tutti i possibili inconvenienti che possano capitare nel corso del viaggio anche se ad essa non direttamente imputabili.
Articolo Pubblicato su TTG ITALIA – L’ISOLA FISCALE
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu