Con l’ordinanza n. 11739 depositata il 12/04/2022 la Corte di Cassazione ha enunciato un principio secondo il quale “il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggi.”
Questo significa che, se un’agenzia viaggi riceve fatture da un fornitore estero relative a prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo di applicazione del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, sarà tenuta a integrare con l’IVA il documento ricevuto, ferma restando l’applicazione del regime speciale ex art. 74-ter del medesimo decreto e la conseguente indetraibilità dell’imposta.
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