La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 89-90 L. 213/2023) ha modificato il 5° comma dell'art. 25Bis del DPR 600/1973.
La nuova formulazione dell'art. 25Bis è la seguente:
“Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzali di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituiti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento , dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, d ai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.”
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