Partiamo dal “casus belli”: la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11739 del 12 aprile 2022 ha enunciato un principio secondo il quale “il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggi”
Questo significa che, se un’agenzia viaggi riceve fatture da un fornitore estero relative a prestazioni di servizi (prassi molto diffusa nel settore) a determinate condizioni sarà tenuta ad applicare il cosiddetto “reverse charge” (prassi mai adottata fino ad ora, per lo meno nella stragrande maggioranza degli operatori di settore).
Per venire subito al punto della questione: quale è la conseguenza di tutto ciò?
Le Agenzie Viaggi ed i Tour Operator italiani si troveranno a dover corrispondere all’Erario un maggior importo che varia dal 10% al 22% del costo dei servizi turistici acquisiti da fornitori esteri. Detto in soldoni: ciò che prima costava 100, adesso alle ADV e TO italiani potrebbe costare una cifra compresa tra 110 e 122.
Comprendete come, in un settore dove la marginalità è sempre più ridotta (e che sta cercando disperatamente di uscire da un biennio di pandemia) un aggravio di costi nei termini sopra citati è oltremodo devastante.
Altresì non è chiaro come poter gestire dal punto di vista pratico e documentale tale occorrenza: nessun software contabile e gestionale prevede la gestione del reverse charge per i documenti contabilizzati nel regime speciale delle agenzie viaggi e ritengo che se accolta la tesi espressa dall’ordinanza della Cassazione si dovrebbe procedere a gestire “manualmente” un doppio sistema di registrazione contabile ed annotazione in 3 registri IVA diversi (!) per ogni singolo acquisto effettuato, con evidente moltiplicazione di possibilità di errori, duplicazioni di costi, confusione gestionale.
A quali casistiche è circoscritta questa novità? Tipicamente trattasi dei casi nei quali un’agenzia viaggi o tour operator che organizza pacchetti turistici acquisisce i servizi da fornitori esteri chiamati “consolidatori” (si pensi alle “bed banks” per i servizi alberghieri o ai broker di noleggi auto) che a prezzi sicuramente vantaggiosi offrono servizi di alloggio presso strutture o noleggi di automezzi ubicati in Italia: in questi casi le Agenzie Viaggi hanno sempre trattato (contabilmente e fiscalmente) tali acquisti applicando in toto il regime speciale IVA delle agenzie viaggi. A seguito dell’Ordinanza della Cassazione dovrebbero calcolare (e corrispondere) la maggior IVA del 10% (hotel) o 22% (noleggi auto).
Tornando all’ordinanza della Corte di Cassazione: in estrema sintesi (e cercando di adottare un lessico il meno tecnico e più comprensibile possibile):
– Gli acquisti in questione (servizi turistici da fornitori esteri) vengono acquisiti dalle Agenzie Viaggi per essere gestiti nel regime IVA “speciale” delle Agenzie Viaggi al fine di organizzare e vendere Pacchetti Turistici,
– ma l’Agenzia delle Entrate, confortata in questo caso dall’ordinanza della Corte di Cassazione, ritiene che tali acquisti debbano essere gestiti con un sistema “misto”: applicando in parte il regime IVA “ordinario” ed in parte il regime IVA “speciale”,
– In particolare il regime IVA “ordinario” prevederebbe che il “reverse charge” sia neutrale: si integrano con IVA i documenti ricevuti, evidenziando quindi un’IVA a debito, ma contemporaneamente tale IVA è interamente detraibile (a determinate condizioni) e quindi l’integrazione è a “somma zero” e non comporta un aggravio economico e finanziario,
– Ma l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale regime “ordinario” debba essere applicato solo “a metà” ed in particolare per la parte che obbliga l’agenzia viaggi ad evidenziare il debito IVA, mentre per la parte relativa alla detrazione dell’IVA stabilisce che si torna ad applicare il regime IVA “speciale”, che invece considera tale IVA indetraibile,
– Appare quindi evidente come si perda la “somma zero” ed alla fine rimanga solo il debito IVA in carico all’Agenzia Viaggi, che si vede quindi appesantite le proprie casse di un importo che varia dal 10% al 22% dei servizi acquistati dall’estero.
A questo link trovate il testo dell’Ordinanza: https://www.slideshare.net/GiulioBenedetti/sent-cassaz-117392022-iva-agenzia-viaggi-reverse-chargepdf
Per correttezza e completezza di trattazione è necessario evidenziare (entrando ancor più nel “tecnico”) che la suddetta IVA indetraibile concorre al calcolo della liquidazione IVA 74ter, quindi di fatto andando a sottrarre base imponibile da tale calcolo e quindi riducendo l’eventuale IVA a debito risultante da tale liquidazione, ma ciò non può essere considerato come compensativo del maggior onere (economico, finanziario ed amministrativo) derivante dall’interpretazione delle norme fornita dalla Corte di Cassazione.
Ci troviamo quindi di fronte ad un evidente utilizzo “alternato” delle regole: inutile dire che tale utilizzo appare evidentemente “pro fisco” da qualsiasi punto lo si guardi, ciò nonostante siano presenti interpretazioni di prassi della stessa Agenzia delle Entrate relative al regime speciale del margine (ad esempio nel settore delle opere d’arte, vedasi risposta all’interpello n. 582 del 13 settembre 2021) che stabiliscono che tale regime del margine è da intendersi come derogatorio di quello ordinario, ed esentando quindi dall’applicazione delle regole ordinarie relative al reverse charge per tali particolari operazioni.
E’ doveroso quindi chiedersi se, in tale ordinanza, siano state tenute debitamente in conto le particolarità del regime speciale previste dalla direttiva UE UE 2006/112/CE agli artt. 306 e seguenti che hanno istituito appunto il regime speciale rispondendo a principi ed esigenze di semplificazione per il settore del turismo, o parimenti se è stato tenuto debitamente in conto il principio di neutralità dell’IVA come stabilito sempre dalla direttiva UE UE 2006/112/CE agli artt. 203 e seguenti.
https://www.linkedin.com/pulse/agenzie-viaggi-e-tour-operator-lo-strano-caso-del-regime-benedetti/