In merito alla delibera di giunta della Regione Lombardia 17869 del 6 dicembre 2019, che ha inquadrato in maniera specifica la "locazione turistica" differenziandola dalla Cav (casa vacanza), vorrei avere una precisazione sulla tassazione dei redditi di immobili di proprietà.
In base alla normativa vigente la locazione turistica (affitto inferiore a 30 giorni) e la Cav svolta in forma non imprenditoriale, così come definita dalla legge regionale del 1° ottobre 2015, n. 27, all'articolo 26, comma 2, lettera b, potrebbero essere assoggettate alternativamente a tassazione ordinaria o a cedolare secca, in quanto si tratta in entrambi i casi di redditi fondiari su immobili di proprietà (quadro RB della dichiarazione dei redditi).
La Cav svolta in forma imprenditoriale, invece, soggiace alla normativa dei redditi d'impresa ex articolo 55 del Tuir (Dpr 917/1986).
È corretta questa interpretazione?
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