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Il suddetto articolo 74-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 definisce il campo di applicazione del regime “speciale”, il quale in estrema sintesi viene applicato alle agenzie viaggi che organizzano e vendono pacchetti turistici, giri turistici o servizi singoli acquisiti nella propria disponibilità prima della richiesta del cliente.
Il regime “ordinario”, invece, viene applicato alle attività di vendita di servizi singoli a seguito di richiesta del cliente, alle attività di mera intermediazione od ancora ai servizi effettuati direttamente avvalendosi di strutture proprie.
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