La presente per porre un quesito in merito alla certificazione dei corrispettivi dando come asserito che
- Si è superato il limite di € 400.000 come volume d’affari 2018
- Si è già usufruito del periodo in deroga dal 1/7/19 al 31/12/19 in cui si è effettuato l’invio massivo dei corrispettivi tramite l’upload sul sito dell’Agenzia delle Entrate
- Dal 1/1/2020 si è in sanzione
Il dubbio è riferito alle prestazioni rese a clienti soggetti passivi d’imposta B2B per il business travel, le quali restano fuori dall’ambito di applicazione del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nella prassi delle Agenzie di Viaggio le aziende hanno sempre ricevuto e/c per la biglietteria ed a parte la fattura dei diritti come da contratto tra le parti; nel caso in cui si presentava la possibilità di ricaricare l’importo del biglietto aereo, lo stesso mark up veniva aggiunto all’importo del biglietto inserito su e/c e pertanto non veniva certificato al cliente azienda, ma l’Adv regolarizzava il pagamento dell’IVA scorporata inserendo tale importo nel registro dei corrispettivi.
La domanda è: si può continuare in questo modo mantenendo il registro dei corrispettivi senza certificare il ricarico all’azienda cliente e senza alcun invio all’Agenzia delle Entrate?
In caso contrario potremmo inserire il tutto in fattura indicando l’importo del biglietto come “escluso Iva art. 15”, il diritto come “NI9 / Iva 22%” in base alla destinazione ed il ricarico inserito con dicitura “biglietteria e tasse” assoggettato ad “Iva 22%” ?
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