Il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
Si tenga presente che i soggetti esteri cosiddetti “identificati”, e cioè coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono identificati direttamente in Italia vanno considerati come soggetti “non stabiliti”. Al contrario, i soggetti esteri che hanno in Italia una stabile organizzazione sono considerati al pari dei soggetti passivi nazionali e quindi “stabiliti in Italia”.
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