L’articolo 5, commi da 1 a 11, D.L. 41/2021 prevede che i titolari di partita Iva che hanno una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente, possono fruire di una definizione agevolata di quanto emergente dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relativamente a:
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell’articolo 36-bis,P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell’articolo 36-bis,P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021 ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate.
Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l’importo ridotto da versare. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità con cui sarà data attuazione alla presente definizione agevolata.
L’individuazione delle somme che possono essere oggetto della definizione agevolata
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