Mai come quest’anno è necessario monitorare con estrema attenzione il
momento di arrivo delle fatture di acquisto al fine di determinare il momento a
partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito assolta su tali
acquisti.
Come è noto, l’attuale comma 1 dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, modificato con decorrenza 2017, prevede che “Il diritto alla detrazione
dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel
momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la
dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed
alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Al fine di garantire l’esercizio del diritto alla detrazione alla luce
delle modifiche intervenute con il D.L. 50/2017 e che hanno notevolmente
ridotto il termine ultimo per l’esercizio del diritto, l’Agenzia delle entrate
con la circolare n.
1/E/2018 ha affermato che nel rispetto
delle regole comunitarie la detrazione debba essere esercitata a partire dal
momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:
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