Con la pubblicazione del comunicato n. 133 del 28 giugno 2021 il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo interessati dall’applicazione degli Isa, compresi quelli aderenti al regime forfettario.
Ambito soggettivo
La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro). Seppure non citati dal comunicato stampa, si ritengono interessati dalla proroga anche i soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011.
Si deve sottolineare che beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione del modello Redditi 2021 dipende direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata (quali società, associazioni e imprese soggette agli Isa) e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, Srl in trasparenza e imprese familiari).
Ambito oggettivo
Occorre evidenziare che il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 20 luglio interessa:
- i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
- i versamenti Iva correlati agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità;
- i versamenti derivanti dalle dichiarazioni Irap.
Il comunicato stampa nulla dice in merito alle diverse fattispecie che tradizionalmente seguono le scadenze dichiarative; parliamo, ad esempio:
- contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
- del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- delle imposte sostitutive;
- della cedolare secca;
- dell’Ivie;
- dell’Ivafe.
Tenendo in considerazione quanto in passato è stato affermato in relazione ad analoghe proroghe, è da ritenersi che anche la presente proroga debba interessare questi ulteriori versamenti.
Si segnala che la proroga riguarda esclusivamente i versamenti relativi al saldo 2020 e al primo acconto 2021: pertanto, eventuali scadenze già decorse riguardanti versamenti a titolo di acconto di imposte o contributi relativi al periodo di imposta 2020 non sono interessate dalla presente proroga. |
Versamenti con maggiorazione dello 0,4%
I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2021, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi. Analogamente al 2020, il D.P.C.M. che sarà pubblicato a brevissimo dovrebbe prevedere la facoltà di effettuare i versamenti a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2021.
Società di capitali
Occorre ricordare che essendo prevista la facoltà di approvare il bilancio dell’esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d’esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2021 i versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 devono essere effettuati ordinariamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio 2021, che essendo sabato, slitta al 20 agosto 2021).